ATTO COSTITUTIVO
Addì undici del mese di maggio dell’anno duemilasette, si sono riuniti i signori:
Cognome e nome |
Luogo e data di nascita |
Residenza |
MELE M. Gabriella |
Santa Giusta, 27.05.1962 |
Santa Giusta – Via Manzoni, 165 |
PIRAS Alba |
Siamanna, 11.11.1954 |
Santa Giusta – Via Giovanna XXIII, 283 |
GARAU Jens |
Goslar (Germania), 17.03.1969 |
Santa Giusta – Via Leopardi, 14 |
FIGUS Emanuela |
Oristano, 03.11.1976 |
Santa Giusta – Via Alfieri, 14 |
COSSA Donatella |
Santa Giusta, 25.10.1963 |
Santa Giusta – Via Mariano IV, 15 |
FIGUS Alessandra |
Oristano, 06.02.1980 |
Santa Giusta – Via Padre Pio, 64 |
LOMBARDO Sebastiano |
Agrigento, 18.02.1968 |
Oristano – Viale Brianza, 30 |
ZARU Patrizia |
Cagliari, 20.12.1967 |
Santa Giusta – Via Angioi, 21 |
COSSA Ignazia |
Santa Giusta 15.09.1966 |
Santa Giusta – Via Leopardi, 14 |
SARAIS Dario |
Oristano, 06.10.1984 |
Santa Giusta – Via Giovanni XXIII, 310 |
PIROSU Bonaria |
Isili, 29.04.1963 |
Santa Giusta – Via Padre Pio, 10 |
ERBI’ Pietro Paolo |
Assolo, 30.10.1964 |
Santa Giusta – Via Angioi, 21 |
che nella loro qualità di Soci Fondatori , costituiscono, ai sensi del D. Lgs. 460/97, un’Associazione di volontariato denominata “SALVO D’ACQUISTO”, essa ha per finalità lo sviluppo e la promozione dell’aggregazione sociale con particolare attenzione alle attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica ricreativa ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero, come indicato all’art. 2 dello statuto che si allega al presente atto perché ne costituisca parte integrante e sostanziale. A tale scopo potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda di tutte le attività ivi comprese quelle sportive. Conformemente alle finalità ricreative dell’associazione nei locali sociali potrà essere attivato un posto di ristoro riservato ai soci.
L’associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi dell’ente di promozione sportiva di appartenenza o delle federazioni sportive o discipline associate ai quali delibererà d’aderire.
L’Associazione ha sede legale e amministrativa in Santa Giusta in Via Giovanni XXIII n. 283.
Gli scopi dell’Associazione e le norme che ne regolano la vita e l’attività sono contenuti nell’apposito Statuto che costa di n.18 articoli.
I Soci Fondatori, riuniti in Assemblea, decidono ai sensi dell’art. 13 dello Statuto, di eleggere nel Comitato direttivo i signori:
MELE M. Gabriella; |
PIRAS Alba; |
GARAU Jean; |
COSSA Donatella; |
FIGUS Alessandra; |
LOMBARDO Sebastiano; |
SARAIS Dario; |
PIROSU Bonaria; |
ERBI’ Pietro Paolo; |
e nel Collegio dei Probiviri i Signori:
FIGUS Emanuela; |
ZARU Patrizia; |
COSSA Ignazia. |
Il Comitato direttivo, ai sensi dell’art. 7 dello Statuto, elegge Presidente il Signor Pietro Paolo ERBI’, Vice Presidente il Signor Jean GARAU, Segretaria la Signora Alba PIRAS e Tesoriera la Signora Bonaria PIROSU.
Il presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento dell’associazione presso tutte le autorità ed enti competenti.
Tutti i Signori
sopra indicati dichiarano di accettare le rispettive cariche che saranno
svolte volontariamente e gratuitamente.
Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.
STATUTO
Associazione “Salvo
D’Acquisto”
“A.S.D. - NO PROFIT -
A.P.S.”
Art. 1
Costituzione
E’ costituita, ai sensi della legge 7.12.2000 n. 383, l'associazione di promozione sociale denominata “Salvo D’Acquisto - Servo di Dio – Martire della Carità"– Associazione Dilettantistica Sportiva - in breve denominata "ASSOCIAZIONE SALVO D'ACQUISTO - ASD - NO PROFIT - APS". L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha sede in Santa Giusta, Via Padre Serafino Sanna n. 2, di seguito detta associazione.
L’associazione:
persegue esclusivamente finalità sociale;
è apolitica;
svolge soltanto le attività indicate nel successivo articolo e quelle ad esse direttamente connesse;
non distribuisce, anche in modo indiretto, utili avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
può istituire, per il conseguimento dello scopo sociale, sedi secondarie sia in Italia che all’Estero:
L’associazione ha durata illimitata.
Art. 2
Attività
L’associazione svolge le seguenti attività:
aggregazione sociale – scambio intra ed intergenerazionale;
assistenza sociale – socio-sanitaria;
beneficenza;
istruzione;
formazione;
sport dilettantistico;
spettacolo;
tutela , promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e storico;
tutela dei diritti civili.
Lo sport dilettantistico verrà effettuato tra le attività di maggior sviluppo e promozione dell’aggregazione sociale. Tali attività hanno la finalità di promuovere la formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma dei attività agonistica, ricreativa ivi comprese. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l’associazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, nonché lo svolgimento di attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive promosse. Nella propria sede l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa un posto di ristoro. Si impegna, a tal fine, a tesserare all’associazione tutti coloro che usufruiranno di detti servizi ricreativi.
L’associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CIO, del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza, sia nazionale sia internazionale, e s’impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti dell’ente e/o della federazione stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva.
Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti dell’ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
L’associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
L’associazione potrà suddividere il settore sport in sezioni sportive autonome, a capo delle quali vi è un comitato di coordinamento, che dovrà periodicamente riferire al comitato direttivo dell’associazione stessa circa i problemi ed i programmi delle sezioni stesse. Ogni sezione potrà essere disciplinata da un proprio regolamento interno approvato a maggioranza degli iscritti alle discipline sportive, oggetto dell’attività delle sezioni stesse.
Art. 3
Soci
Sono soci quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal comitato direttivo.
Possono far parte dell’associazione solo le persone fisiche che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile nonché sportiva e non già alla mera appartenenza a specifiche categorie e/o professioni. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità dell’associazione, dell’ente di promozione sportiva o della federazione di appartenenza e dei suoi organi.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.
La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal comitato direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.
I soci di distinguono in quattro categorie:
soci fondatori: coloro che partecipano alla costituzione dell’Associazione;
soci ordinari: coloro che ammessi con le modalità di cui al precedente comma 1, accettano totalmente il presente statuto e si impegnano per il raggiungimento dello scopo sociale;
soci sostenitori: coloro che limitano la loro partecipazione ad alcune iniziative o contribuiscono solo finanziariamente agli scopi dell’Associazione;
soci onorari: coloro che, per particolari meriti, vengono ammessi all’Associazione con delibera del Comitato direttivo.
Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del comitato.
I soci possono svolgere anche attività retribuita (rimborso spese).
Tutti i soci cessano di appartenere all’associazione per:
dimissioni volontarie;
non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
morte;
indegnità deliberata dal comitato. In quest’ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva;
Il socio radiato non può essere più ammesso.
Art. 4
Diritti e obblighi dei Soci
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.
I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato dal Comitato Direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
Art. 5
Organi
Art. 6
Assemblea
L’assemblea è costituita da tutti i soci.
Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta all’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera posta prioritaria o raccomandata, telegramma, fax, telefono, e-mail).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente provvede, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 16.
L’assemblea ha i seguenti compiti:
elegge i membri del comitato direttivo;
elegge i componenti del collegio dei revisori dei conti;
approvare il programma di attività proposto dal comitato;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 17.
Art. 7
Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo, in seguito direttivo, è eletto dall’assemblea ed è composto da 9 membri. Esso può cooptare altri 5 membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
Il direttivo si riunisce almeno una volta al mese.
Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 10 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera posta prioritaria o raccomandata, telegramma, fax, telefono, e-mail).
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 6 giorni dalla richiesta e la riunione entro 5 giorni dalla convocazione.
In prima convocazione il comitato è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente. Le stesse, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. I verbali di seduta del Comitato Direttivo devono essere messi a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal direttivo atte a garantire la massima diffusione.
Possono ricoprire cariche sociali i soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società sportive ed associazioni nell’ambito della stesse discipline e scopi, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Il direttivo ha i seguenti compiti:
eleggere il presidente ed il vice presidente;
nominare il segretario ed il tesoriere;
fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;
sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea. Promuovere e coordinare l’attività e autorizzandone la spesa:
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci;
ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione;
stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
Art. 8
Presidente
Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del direttivo, è eletto da quest’ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7.
Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del comitato.
In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.
Art. 9
Segretario
Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del registro dei soci;
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Art. 10
Tesoriere
Il tesoriere ha i seguenti compiti:
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al direttivo entro il mese di novembre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al comitato entro il mese di marzo;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del direttivo, con firma singola sino a € 1.000,00, per importi superiori è necessaria la firma congiunta del presidente; Al presidente viene attribuita, sempre in conformità alle decisioni del Comitato Direttivo, facoltà di operare con firma singola per tutte le operazioni senza alcuna limitazione di importo.
provvede, previa delibera del direttivo, alla sottoscrizione di contratti di apertura di conti correnti presso Istituti di Credito e/o Uffici Postali e a compiere tutte le operazioni ordinarie amministrative relative a tali contratti;
Art. 11
Collegio dei Revisori dei Conti
Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci tra le persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e 2403 bis del codice civile
Il collegio rimane in carica per 4 esercizi per lo stesso periodo del Comitato Direttivo. Il collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativa ad essi. Delle proprie riunioni il Collegio dei revisori redige verbale da trascrivere in apposito registro.
Art. 13
Collegio arbitrale
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
Art. 13
Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi e i soci oppure tra i soci , deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono ed aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
La determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente della Corte d’Appello competente per territorio il quale nominerà anche l’arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.
Art. 14
Durata delle cariche
Art. 15
Risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative e contributi dei soci;
contributi dei privati;
contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
introiti derivanti da bandi e convenzioni;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal comitato direttivo.
Ogni operazione finanziaria che superi l’importo di € 500,00 è disposta con firme congiunte del presidente e del tesoriere.
Art. 16
Quota sociale
La quota associativa a carico dei soci è fissata dal Comitato Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea né prendere parte alle attività dell’associazione. Essi sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 17
Bilancio
Ogni anno devono essere redatti, a cura del direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.
Art. 18
Modifiche allo statuto
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all’assemblea
da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono
approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei soci.
Art. 19
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti
disposizioni legislative in materia.